SPORTELLO STRANIERI

 

Se si intende assumere lavoratori non comunitari residenti all' estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l' Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l' impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Nel caso in cui si conosce il lavoratore da assumere bisogna presentare allo Sportello Unico:

- Richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
- documentazione che certifichi l' esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna Regione;
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell' accordo, l' impegno da parte del datore di lavoro di pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
- la dichiarazione del datore di lavoro di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro( cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

Se non si conosce direttamente il lavoratore si può richiedere il nullaosta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l' Italia specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito( stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonchè l' indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
 

Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: I Fase


Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l' Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali (CPI) e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.

Lo Sportello Unico, nel termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero dei motivi ostativi al rilascio del nullaosta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore.

In caso di parere negativo di anche di uno solo di questi Uffici, lo Sportello rigetta l' istanza.
In caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta e per la firma del contratto
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all' estero.

Cosa deve fare il Lavoratore

Il lavoratore straniero, ricevuto il nullaosta che il datore di lavoro avrà cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l' Ambasciata o il Consolato italiano presso il proprio Paese di origine. Quest' ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione conprensiva del relativo nullaosta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto di ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell' Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all' INPS ed all' INAIL.
Entro 8 giorni dall' ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nullaosta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
 

Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: II Fase


Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

- verifica il visto rilasciato dall' autorità consolare ed i dati anagrafici del lavoratore
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente
 

Rilascio del Permesso di Soggiorno


Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale;lì troverà apposito Kit che dovrà essere compilato, sottoscritto e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L' ufficio postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi al sito www.portaleimmigrazioni.it, lo stato della pratica.

In ogni caso la Questura comunicherà, all' indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.
 

Rilascio e Rinnovo del Permesso di Soggiorno


A chi rivolgersi

Se si è cittadino straniero si può richiedere, per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico. Per la compilazione del kit ci si può avvalere a titolo gratuito dei Comuni che parteciperanno alla sperimentazione o di un Patronato.

- Affidamento
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Studio
- Missione
- Asilo politico(rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo)
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art.27
- Richiesta dello Status di apolidia (rinnovo)

Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla Questura.

Se hai il nullaosta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione
Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell' Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE si può scegliere di presentare la domanda tramite l' ufficio postale o direttamente in Questura.
 

Cosa fare all' Ufficio Postale


Se il lavoratore proviene da un Paese Extra Unione Europea, presso tutti gli Uffici Postali troverà apposito kit giallo. Bisogna compilare il kit seguendo attentamente le istruzioni.
 

Cosa fare al Comune o al Patronato


Lì non serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda ci si può avvalere di assistenza gratuita e qualificata.
 

Dove consegnare il Kit


Il Kit deve essere consegnato negli Uffici Postali con Sportello Unico, in busta aperta.
Va ricordato che bisogna sempre esibire il passaporto e che nel caso si sta chiedendo il rinnovo, bisogna consegnare anche una copia del permesso di soggiorno scaduto.
L' operatore dell' Ufficio Postale rilascia una ricevuta che, allegata al permesso scaduto, sostituisce ed ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura.
 

Costi


- 27,50 euro con bollettino di conto corrente postale se si richiede il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettino si trova presso l' Ufficio Postale con Sportello Amico.
- 14,62 euro per marca da bollo.
- 30 euro da versare all' operatore dell' Ufficio Postale quando si consegna la domanda compilata
- se si è familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell' Unione e si chiede la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non bisogna allegare nè la marca da bollo nè il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.
 

Per il rilascio del permesso


L' Ufficio Immigrazione della Questura convocherà, per i rilievi fotodattiloscopici, con lettera raccomandata e con sms all' indirizzo telefonico indicati nella domanda e darà l' appuntamento per ritirare il permesso di soggiorno.
Permessi in questura

La Convenzione tra il Ministero dell' Interno e Poste Italiane stabilisce che vengono accettate presso le Questure le istanze necessarie al rilascio di 9 tipologie di soggiorno:

- Cure mediche
- Gara sportiva
- Vacanze Lavoro
- Motivi umanitari
- Asilo politico (richiesta-rilascio)
- Minore età
- Giustizia
- Richiesta Status di apolide (rilascio)
- Integrazione minore


Novità per i permessi inferiori a 3 mesi


Dal 2 giugno c.a. gli stranieri possono soggiornare in Italia per turismo, affari,visite o studio senza dover chiedere il permesso di soggiorno.

E' la novità contenuta nella legge n.68 del 28 maggio 2007, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 1°giugno. Secondo le nuove disposizioni i cittadini stranieri che intendono soggiornare nel nostro Paese per un periodo non superiore a 3 mesi, devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale: al momento dell' ingresso, direttamente all' Autorità di Frontiera se provengono da paesi extra Schengen; entro 8 giorni, al Questore della provincia in cui si trovano se provengono da paesi Schengen. Le modalità di presentazione della dichiarazione verranno stabilite con un decreto del Ministero dell' Interno.

L' importante è che la loro permanenza sul territorio italiano non superi i 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso ove richiesto e che siano rispettate le condizioni di ingresso.
L' Ingresso ed il Soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno. Chi è già in Italia ed ha il permesso in scadenza, deve chiederne il rinnovo entro i termini sotto indicati e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario avere:

- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da euro 14,62;
- la documentazione necessaria al tipo di soggiorno richiesto.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno:

- 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
- 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
- 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.

La scadenza del permesso di soggiorno è la stessa del visto di ingresso:

- fino ad un massimo di nove mesi per lavoro stagionale;
- fino ad un anno, per lavoro subordinato per contratto a tempo determinato, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale;
- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
 

Cittadini dell' Unione Europea


Se si è cittadino dell' Unione Europea non bisogna richiedere la carta di soggiorno. Se si desidera soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi bisogna rivolgersi all' Ufficio anagrafe del Comune in cui si è domiciliato e richiedere l' iscrizione anagrafica ed il rilascio della relativa attestazione.
 

Familiari di cittadini dell' Unione Europea

Se si è familiare straniero di un cittadino italiano o di un cittadino dell' Unione Europea e si è fatto regolare ingresso in Italia, si può richiedere direttamente alla Questura, o tramite ufficio postale, la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.

In tal caso dovrai compilare il modulo di domanda ed allegare:

- fotocopia del passaporto o documento equipollente, completo di visto ove richiesto;
- 4 fotografie formato tessera;
- fotocopia di un documento che attesti la qualità di familiare e, ove richiesto, di familiare a carico;
- fotocopia di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell' Unione.

I familiari stranieri di cittadino dell' Unione che possono chiedere tale carta di soggiorno sono:

- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento il 2014-12-31 13:58:54


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